AI Act · Testi e responsabilità editoriale
Chi controlla i testi scritti con l’IA
Filigrane, revisione umana e responsabilità editoriale: come organizzare l’uso dell’IA nei testi pubblicati da imprese e professionisti.
Nel mio lavoro incontro aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale senza avere ancora adottato procedure organizzative e flussi di governance.
Il 5 ottobre 2026 OpenAI ha annunciato l’introduzione progressiva di textGrain negli output testuali idonei di ChatGPT e Codex nell’Unione europea. La tecnologia inserisce un segnale statistico nelle scelte linguistiche del modello, che può restare rilevabile anche dopo la rimozione dei metadati.
Quando bisogna dichiarare l’uso dell’IA
L’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, distingue gli obblighi del fornitore da quelli di chi utilizza il sistema nell’attività professionale, il deployer. Al fornitore compete la marcatura tecnica degli output nei casi previsti, con le eccezioni stabilite dalla norma.
Per il deployer, l’obbligo relativo ai testi riguarda quelli generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Comunicazioni aziendali, delibere e documenti contabili vanno quindi valutati in base al contenuto e alla finalità della pubblicazione.
L’obbligo di dichiarazione non si applica quando ricorrono entrambe le condizioni: il testo è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Per le professioni intellettuali esiste inoltre uno specifico obbligo nazionale: le informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista devono essere comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132. La revisione umana del testo non elimina questo distinto obbligo informativo.
Per la violazione degli obblighi di trasparenza, l’articolo 99 dell’AI Act prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di euro. Per le PMI, comprese le start-up, e per le piccole imprese a media capitalizzazione operano specifiche regole che assumono il limite inferiore. L’importo concreto dipende dalle circostanze della violazione.
Anche un cliente o un concorrente, quando abbia ragioni per ritenere violato l’AI Act, può presentare un reclamo all’autorità di vigilanza competente. Restano possibili le azioni giudiziarie quando ne ricorrano i presupposti. Sul versante risarcitorio, il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 disciplina strumenti processuali per i danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA: la sola presenza di una filigrana non dimostra né il danno né la responsabilità.
Per professionisti e imprese, la risposta pratica è organizzare il lavoro. Conservate le fonti e le versioni significative, chiarite gli usi ammessi dell’IA e individuate chi controlla e approva ogni pubblicazione. Un censimento degli strumenti utilizzati, delle finalità, dei dati trattati e dei responsabili aiuta a individuare gli obblighi applicabili. La documentazione va poi calibrata sul ruolo dell’organizzazione, sul sistema e sul relativo utilizzo.
Fonti normative e tecniche
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 — AI Act — Testo consolidato al 27 luglio 2026, comprensivo delle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744. Artt. 2–4, 11 e 26: ambito, ruoli, alfabetizzazione e obblighi differenziati; art. 50, parr. 2, 4–6: trasparenza, revisione umana e responsabilità editoriale; art. 85: reclamo alle autorità; art. 99, par. 4, lett. g), e parr. 6, 6-bis e 7: sanzioni e relativi criteri; artt. 111, par. 4, e 113: calendario di applicazione.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale — Art. 13, commi 1 e 2: uso dell’IA nelle professioni intellettuali e comunicazione al destinatario della prestazione delle informazioni sui sistemi utilizzati. GU n. 223 del 25 settembre 2025; in vigore dal 10 ottobre 2025.
- Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — Adeguamento all’AI Act in materia di attività di polizia e responsabilità civile e penale. Artt. 16–19: ambito delle azioni risarcitorie, accesso alle prove, presunzione del nesso causale e rilevanza della conformità. GU n. 214 del 15 settembre 2026; in vigore dal 30 settembre 2026.
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento all’AI Act in materia di poteri delle autorità nazionali e utilizzo dell’IA nella formazione. Artt. 19–24; in particolare art. 23, commi 2, 6 e 7, sulle sanzioni. GU n. 234 dell’8 ottobre 2026. Alla data del 12 ottobre è pubblicato; entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
- Commissione europea — Linee guida sugli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 AI Act — Allegato alla comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026, sezioni 6.2.1–6.2.3, punti 130–138: testi di interesse pubblico, revisione umana, controllo e responsabilità editoriale. Orientamenti ufficiali non vincolanti.
- OpenAI — Our approach to EU text provenance rules — Annuncio del 5 ottobre 2026: introduzione progressiva di textGrain negli output idonei di ChatGPT e Codex nell’UE, caratteristiche della filigrana e limiti del rilevamento. Fonte tecnica del fornitore, non normativa.
- OpenAI — Provenance signals in OpenAI-generated content — Documentazione su segnali di provenienza, filigrane e rimozione dei metadati. Fonte tecnica del fornitore, non normativa. Consultata il 12 ottobre 2026.
Fonti consultate il 12 ottobre 2026. Le fonti normative, gli orientamenti non vincolanti e la documentazione tecnica sono distinti nelle singole voci.