AI Act · Obblighi correnti
Il rinvio dell’AI Act non riguarda la vostra azienda
Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è applicabile dal 2 agosto 2026 nella parte che tocca quasi tutte le imprese italiane. Quello che è slittato al 2027 riguarda una categoria precisa di sistemi, che la maggioranza delle aziende non sviluppa e non possiede.
Da qualche settimana sento ripetere la stessa frase nelle riunioni: l’AI Act è stato rinviato al 2027, se ne riparla l’anno prossimo. Non è così, e l’equivoco nasce da una notizia vera letta male.
Il regolamento è in vigore dal 1º agosto 2024, ma non si applica tutto in una volta: entra in funzione per blocchi, e il blocco più ampio è diventato applicabile il 2 agosto 2026. Il Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale — Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026 — ha spostato in avanti una parte precisa di quei blocchi, quella sui sistemi ad alto rischio, e ha lasciato dove stavano i divieti, gli obblighi di trasparenza e il potere delle autorità di sanzionare.
Per la maggior parte delle imprese italiane, che l’intelligenza artificiale la comprano e non la costruiscono, il rinvio ha spostato esattamente la parte che non le riguardava.
Il rinvio ha riguardato una cosa sola.
- Sistemi ad alto rischio dell’Allegato III → 2 dicembre 2027. Sono i software che decidono, o concorrono a decidere, su una persona: selezione del personale, assegnazione dei turni, valutazione del merito creditizio, accesso a servizi essenziali.
- Alto rischio incorporato in prodotti già regolati → 2 agosto 2028. Sistemi che fungono da componenti di sicurezza in macchine, dispositivi medici e altri prodotti soggetti ad armonizzazione europea. Il rinvio serve ad allineare le due normative: il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 si applica dal 20 gennaio 2027.
- Alto rischio destinato alle autorità pubbliche → 2 agosto 2030.
- Marcatura dei contenuti generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 → 2 dicembre 2026.
- Spazi di sperimentazione normativa (art. 57) → 2 agosto 2027. È il termine entro cui gli Stati membri devono istituirne almeno uno: riguarda loro, non voi, e nulla impedisce che partano prima. Il Digital Omnibus ha inoltre previsto uno spazio europeo gestito dall’Ufficio per l’IA, con accesso prioritario per le piccole e medie imprese.
- Divieti dell’articolo 5 — applicabili dal 2 febbraio 2025
- Obblighi sui modelli per finalità generali — dal 2 agosto 2025
- Obblighi di trasparenza dell’articolo 50 — dal 2 agosto 2026
- Regime sanzionatorio nazionale — dal 2 agosto 2026
Il calendario completo è nella cronologia in pagina principale.
Una precisazione sul 2 dicembre 2026, perché è una data che viene letta solo come rinvio in scadenza. Da quel giorno arrivano anche due nuovi divieti che prima non c’erano: le applicazioni di nudification, che generano immagini di nudo di persone reali senza il loro consenso, e i sistemi che producono materiale pedopornografico. Il Digital Omnibus non ha solo spostato scadenze in avanti: in alcuni punti ha stretto.
C’è una ragione pratica per non leggere il rinvio come una pausa. Costruire l’inventario dei sistemi, rinegoziare i contratti con i fornitori e formare il personale richiede in genere dai dodici ai diciotto mesi. Chi comincia adesso lavora a costi ordinari; chi comincia nell’autunno del 2027 lavora in emergenza, e l’emergenza ha un listino diverso.
Se l’AI la usate e basta, gli obblighi sono già vostri.
Quasi nessuna piccola o media impresa italiana sviluppa sistemi di intelligenza artificiale. La grande maggioranza li utilizza, ed è ciò che il regolamento chiama deployer: chi impiega un sistema altrui nell’esercizio della propria attività professionale. È un ruolo più leggero di quello del fornitore. Non è un ruolo vuoto.
L’articolo 50 distribuisce quattro obblighi di trasparenza fra fornitore e utilizzatore, e la distinzione conta, perché stabilisce chi paga se manca qualcosa.
Due obblighi sono direttamente vostri.
Biometria e riconoscimento delle emozioni. Chi utilizza un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone che vi sono esposte, e deve farlo al più tardi al momento della prima esposizione. Vale per i varchi biometrici, per i sistemi di sicurezza che classificano chi entra, per gli strumenti che misurano l’attenzione degli operatori. Il trattamento dei dati resta in parallelo soggetto al GDPR.
Deepfake e testi di interesse pubblico. Chi genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un deepfake deve dichiararlo. Lo stesso vale per i testi generati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, salvo che ci sia una revisione umana e qualcuno che se ne assuma la responsabilità editoriale.
Due gravano sul fornitore, ma vi ricadono addosso lo stesso.
L’informazione sull’interazione. Un sistema destinato a interagire con le persone deve essere progettato in modo che chi ci parla sappia di parlare con una macchina. L’obbligo è del fornitore, ma il chatbot è sul vostro sito e il centralino risponde con il vostro nome: se l’avviso non c’è, il primo a riceverne il danno reputazionale siete voi, e la richiesta di chiarimenti dell’autorità arriva al vostro indirizzo. È materia da contratto, non da buona fede.
La marcatura dei contenuti. Testi, immagini, audio e video generati o manipolati dall’intelligenza artificiale devono essere marcati in un formato leggibile dalle macchine. Anche qui l’obbligo è di chi il sistema lo fornisce. Ma se al sistema mettete il vostro marchio, l’obbligo diventa vostro per intero: è il punto della sezione seguente.
Una nota sull’alfabetizzazione.
Il Digital Omnibus ha riscritto l’articolo 4, e conviene essere precisi su che cosa è cambiato: l’obbligo non è stato abolito, ne è stata abbassata l’intensità. Prima si doveva garantire un livello adeguato di alfabetizzazione al personale; oggi si devono adottare misure volte a sostenerne lo sviluppo, proporzionate ai rischi dei sistemi usati e alle caratteristiche dell’organizzazione, senza dover assicurare un livello determinato per ciascuna persona. Le misure non sono necessariamente un corso: valgono anche istruzioni operative, politiche interne, esercitazioni e aggiornamenti periodici. L’alleggerimento riguarda però l’adempimento formale, non le conseguenze: se un incidente nasce dall’uso improprio di uno strumento da parte di un dipendente, l’assenza di istruzioni e di formazione documentata è il primo elemento che viene contestato, e non solo sul piano dell’AI Act.
Si diventa fornitori senza accorgersene.
L’articolo 25 contiene la disposizione che in un anno di conversazioni ho visto sorprendere più spesso i vertici aziendali. Un’impresa utilizzatrice assume automaticamente il ruolo e le responsabilità del fornitore se fa una di queste tre cose:
- Appone il proprio marchio o il proprio nome su un sistema di intelligenza artificiale già presente sul mercato.
- Modifica in modo sostanziale la finalità di un sistema. L’esempio che uso più spesso: un software di visione artificiale acquistato per il controllo qualità in linea, riorientato a misurare la produttività degli addetti. Stesso software, finalità diversa, ruolo giuridico diverso.
- Apporta modifiche sostanziali a un sistema ad alto rischio.
In tutti e tre i casi non è più possibile rimandare al produttore. La conformità documentale, la valutazione dei rischi e il controllo tecnico del sistema diventano un onere da dimostrare in prima persona, con documentazione che l’azienda in genere non ha e non è attrezzata a produrre.
Il caso che ricorre più spesso è il primo, ed è quasi sempre involontario: un assistente conversazionale acquistato da terzi, ribattezzato con il nome dell’azienda e messo sul sito. Nessuno ha deciso di cambiare ruolo giuridico. È successo lo stesso.
Chi controlla, e quanto costa sbagliare.
Le sanzioni dell’articolo 99 sono organizzate su tre fasce.
| Violazione | Massimo |
|---|---|
| Pratiche vietate (art. 5) | 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo |
| Obblighi di fornitori e utilizzatori, fra cui la trasparenza dell’art. 50 | 15 milioni di euro o il 3% |
| Informazioni false o fuorvianti fornite alle autorità | 7,5 milioni di euro o l’1% |
Si applica l’importo più alto fra i due. Per le piccole e medie imprese e per le startup il regolamento prevede il criterio opposto: si applica il più basso.
Una precisazione che di solito manca nei riassunti allarmistici. I 35 milioni riguardano le pratiche vietate — manipolazione del comportamento, punteggio sociale, raccolta indiscriminata di immagini di volti — che un’impresa ordinaria non mette in atto. La fascia che riguarda davvero un utilizzatore è la seconda. Resta una cifra seria, ma è un’altra cifra, e confonderle non aiuta a decidere.
Chi vigila, in Italia.
La legge 23 settembre 2025, n. 132 ha ripartito le competenze fra più autorità: AgID è autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità; l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è autorità di vigilanza del mercato; il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità di settore — Banca d’Italia, Consob, IVASS — mantengono le competenze proprie sui rispettivi ambiti.
La prossima scadenza italiana è vicina: il 10 ottobre 2026 scade il termine per i decreti attuativi della legge 132/2025, che definiranno come la vigilanza funzionerà in concreto.
Il coinvolgimento dell’Agenzia per la cybersicurezza ha una conseguenza che conviene registrare subito: i controlli sull’intelligenza artificiale si intrecceranno con quelli sulla sicurezza delle reti, la direttiva NIS2 inclusa. Trattare l’AI Act come una pratica isolata, o come un’appendice della privacy, significa prepararsi al controllo sbagliato.
GDPR e AI Act non sono lo stesso fascicolo.
È la confusione che vedo più spesso, e produce due errori opposti: chi pensa di essere a posto perché ha fatto il GDPR, e chi rifà da capo un lavoro che aveva già.
I due regolamenti proteggono persone diverse. Il GDPR tutela la persona di cui sono trattati i dati, e il suo strumento di valutazione è la DPIA (articolo 35). L’AI Act tutela la persona che subisce gli effetti di una decisione della macchina — anche quando i suoi dati non sono in gioco — e il suo strumento è la FRIA, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali dell’articolo 27.
La FRIA non riguarda ogni sistema ad alto rischio: è richiesta agli organismi di diritto pubblico, ai soggetti privati che erogano servizi pubblici e a chi utilizza i sistemi dell’Allegato III in materia di merito creditizio e di assicurazioni sulla vita e sulla salute.
Ne discende una conseguenza pratica: il registro dei trattamenti e l’inventario dei sistemi di intelligenza artificiale sono due documenti distinti, collegati ma non sovrapponibili. Il primo parte dai dati, il secondo dai sistemi. Tenerne uno solo lascia scoperto un lato.
Un caso recente. Con il provvedimento n. 487 del 3 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Character Technologies Inc., la società che gestisce Character.AI, per 158.000 euro: informativa carente, valutazione d’impatto svolta in ritardo e designazione tardiva del rappresentante nell’Unione. All’azienda sono state imposte anche misure correttive sulla verifica dell’età e sulla riservatezza dei profili dei minori.
Vale la pena guardare la cifra. Centocinquantottomila euro non è una sanzione da titolo di giornale, ed è esattamente il punto: il rischio reale, per chi non mette in atto pratiche vietate, non ha l’ordine di grandezza dei massimi edittali. Ha l’ordine di grandezza di un progetto di adeguamento fatto male.
Sulle riforme in discussione. Le modifiche proposte al GDPR nel cosiddetto Digital Omnibus sui dati sono ancora in fase di esame legislativo europeo e non sono diritto vigente: proposte dalla Commissione nel novembre 2025, sono in negoziato interistituzionale dalla primavera del 2026. Il ramo sull’intelligenza artificiale è arrivato in fondo al percorso; quello sui dati no. Non vanno usate per giustificare decisioni odierne.
Cosa fare nei prossimi dodici mesi.
Quattro passaggi, nell’ordine in cui vanno fatti.
Costruire l’inventario. Censire tutti gli strumenti di intelligenza artificiale in uso, compresa la shadow AI: traduttori, estensioni installate nel CRM, assistenti generativi attivati dai singoli reparti senza passare dall’IT. Nella mia esperienza il numero reale è fra due e cinque volte quello che l’azienda si aspetta.
Qualificare il ruolo, sistema per sistema. Per ciascuno strumento, stabilire se l’azienda agisce da utilizzatore o se ricade in uno dei tre casi dell’articolo 25 che la trasformano in fornitore.
Classificare il rischio. Individuare quali sistemi rientrano nell’alto rischio dell’Allegato III, e ricondurli alla scadenza del 2 dicembre 2027 con un piano che parta da oggi.
Impostare governance e contratti. Una policy interna sull’uso degli strumenti, piani di formazione proporzionati al rischio e — il punto che si trascura di più — la rinegoziazione dei contratti con i fornitori, per ottenere l’accesso alla documentazione tecnica e la cooperazione in caso di ispezione. Un contratto firmato prima del 2024 quasi certamente non contiene nulla di tutto questo.
Sei domande da farsi attorno a un tavolo.
Prima di cercare un consulente, i vertici dovrebbero provare a rispondere a queste sei domande. Servono a misurare l’esposizione organizzativa, non quella giuridica.
- Quanti sistemi di intelligenza artificiale sono in uso oggi in azienda, compresi quelli incorporati in software acquistati per altro?
- Per ciascuno di essi, siamo utilizzatori o fornitori?
- Chi interagisce con i nostri sistemi automatici — clienti, candidati, dipendenti — viene informato che sta parlando con una macchina?
- C’è una persona nominata come responsabile della conformità di questi sistemi?
- I contratti con i fornitori ci garantiscono l’accesso alla documentazione tecnica e la loro assistenza in caso di ispezione?
- Chi usa questi strumenti ha ricevuto istruzioni d’uso, limiti chiari e una formazione documentata?
Se all’appello mancano più di due risposte, la priorità immediata non è di natura legale: è organizzativa.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act, testo consolidato su EUR-Lex.
- Regolamento (UE) 2026/1744 — Omnibus digitale sull’IA, 8 luglio 2026, in Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 3 luglio 2026 — Character Technologies Inc.