AI Act · Obblighi correnti

Il rinvio dell’AI Act riguarda anche chi usa l’IA

Il rinvio degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio riguarda anche alcune imprese che li utilizzano, non solo chi li sviluppa. Divieti e trasparenza seguono invece scadenze diverse.

Aggiornamento del 22 settembre 2026. La versione del 22 agosto affermava che il rinvio non riguardasse le imprese che acquistano l’IA: era una generalizzazione errata. Anche gli obblighi dei deployer di sistemi ad alto rischio previsti dall’articolo 26 dell’AI Act seguono le nuove scadenze. Questa nota distingue ora gli obblighi già applicabili da quelli rinviati.

Aggiornamento del 10 ottobre 2026. Il paragrafo sulla vigilanza italiana è aggiornato alla pubblicazione del d.lgs. 179/2026, con entrata in vigore il 23 ottobre. Sono distinte le date di entrata in vigore dei due decreti nazionali.

Da qualche settimana sento ripetere la stessa frase nelle riunioni: l’AI Act è stato rinviato al 2027, se ne riparla l’anno prossimo. Non è così, e l’equivoco nasce da una notizia vera letta male.

Il regolamento è in vigore dal 1º agosto 2024, ma non si applica tutto in una volta. Molte disposizioni sono diventate applicabili il 2 agosto 2026. Il Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale — Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026 — ha spostato in avanti gli obblighi del capo III, sezioni 1, 2 e 3, per i sistemi ad alto rischio. Non ha rinviato nel suo insieme i divieti e gli obblighi di trasparenza.

Per le imprese che comprano l’IA la distinzione resta decisiva: chi utilizza un sistema ad alto rischio può avere obblighi propri ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1689. Per i sistemi dell’Allegato III, anche questi obblighi sono rinviati al 2 dicembre 2027.

Che cosa è stato rinviato.

Spostato in avanti
  • Sistemi ad alto rischio dell’Allegato III → 2 dicembre 2027. Sono i software che decidono, o concorrono a decidere, su una persona: selezione del personale, assegnazione dei turni, valutazione del merito creditizio, accesso a servizi essenziali.
  • Alto rischio incorporato in prodotti già regolati → 2 agosto 2028. Sistemi che fungono da componenti di sicurezza in macchine, dispositivi medici e altri prodotti soggetti ad armonizzazione europea. Il rinvio serve ad allineare le due normative: il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 si applica dal 20 gennaio 2027.
  • Alto rischio destinato alle autorità pubbliche → 2 agosto 2030.
  • Marcatura dei contenuti generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 → 2 dicembre 2026.
  • Spazi di sperimentazione normativa (art. 57) → 2 agosto 2027. È il termine entro cui gli Stati membri devono istituirne almeno uno: riguarda loro, non voi, e nulla impedisce che partano prima. Il Digital Omnibus ha inoltre previsto uno spazio europeo gestito dall’Ufficio per l’IA, con accesso prioritario per le piccole e medie imprese.
Rimasto dov’era
  • Divieti dell’articolo 5 — in gran parte applicabili dal 2 febbraio 2025; due nuovi divieti dal 2 dicembre 2026
  • Obblighi sui modelli per finalità generali — dal 2 agosto 2025
  • Obblighi di trasparenza dell’articolo 50 — dal 2 agosto 2026
  • Regime sanzionatorio nazionale — dal 2 agosto 2026

Il calendario completo è nella cronologia in pagina principale.

Una precisazione sul 2 dicembre 2026, perché è una data che viene letta solo come rinvio in scadenza. Da quel giorno arrivano anche due nuovi divieti che prima non c’erano: le applicazioni di nudification, che generano immagini di nudo di persone reali senza il loro consenso, e i sistemi che producono materiale pedopornografico. Il Digital Omnibus non ha solo spostato scadenze in avanti: in alcuni punti ha stretto.

C’è una ragione pratica per non leggere il rinvio come una pausa. Costruire l’inventario dei sistemi, rinegoziare i contratti con i fornitori e formare il personale richiede in genere dai dodici ai diciotto mesi. Chi comincia adesso lavora a costi ordinari; chi comincia nell’autunno del 2027 lavora in emergenza, e l’emergenza ha un listino diverso.

Chi usa l’IA: obblighi già applicabili e obblighi rinviati.

Quasi nessuna piccola o media impresa italiana sviluppa sistemi di intelligenza artificiale. La grande maggioranza li utilizza, ed è ciò che il regolamento chiama deployer: chi impiega un sistema altrui nell’esercizio della propria attività professionale. È un ruolo più leggero di quello del fornitore. Non è un ruolo vuoto.

L’articolo 50 distribuisce obblighi di trasparenza fra fornitore e utilizzatore, applicabili dal 2 agosto 2026, con la specifica disposizione transitoria sulla marcatura dei contenuti generati dai sistemi già sul mercato. L’articolo 26 prevede inoltre obblighi per chi usa sistemi ad alto rischio: per quelli dell’Allegato III diventeranno applicabili dal 2 dicembre 2027.

Due obblighi sono direttamente vostri.

Biometria e riconoscimento delle emozioni. Chi utilizza un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone che vi sono esposte, e deve farlo al più tardi al momento della prima esposizione. Vale per i varchi biometrici, per i sistemi di sicurezza che classificano chi entra, per gli strumenti che misurano l’attenzione degli operatori. Il trattamento dei dati resta in parallelo soggetto al GDPR.

Deepfake e testi di interesse pubblico. Chi genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un deepfake deve dichiararlo. Lo stesso vale per i testi generati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, salvo che ci sia una revisione umana e qualcuno che se ne assuma la responsabilità editoriale.

Due gravano sul fornitore, ma vi ricadono addosso lo stesso.

L’informazione sull’interazione. Un sistema destinato a interagire con le persone deve essere progettato in modo che chi ci parla sappia di parlare con una macchina. L’obbligo è del fornitore, ma il chatbot è sul vostro sito e il centralino risponde con il vostro nome: se l’avviso non c’è, il primo a riceverne il danno reputazionale siete voi, e la richiesta di chiarimenti dell’autorità arriva al vostro indirizzo. È materia da contratto, non da buona fede.

La marcatura dei contenuti. Testi, immagini, audio e video generati o manipolati dall’intelligenza artificiale devono essere marcati in un formato leggibile dalle macchine. Anche qui l’obbligo è di chi il sistema lo fornisce. Mettere il proprio marchio su un sistema non trasferisce però automaticamente ogni obbligo: la qualifica di fornitore va valutata nelle condizioni dell’articolo 25, spiegate nella sezione seguente.

Una nota sull’alfabetizzazione.

Il Digital Omnibus ha riscritto l’articolo 4, e conviene essere precisi su che cosa è cambiato: l’obbligo non è stato abolito, ne è stata abbassata l’intensità. Prima si doveva garantire un livello adeguato di alfabetizzazione al personale; oggi si devono adottare misure volte a sostenerne lo sviluppo, proporzionate ai rischi dei sistemi usati e alle caratteristiche dell’organizzazione, senza dover assicurare un livello determinato per ciascuna persona. Le misure non sono necessariamente un corso: valgono anche istruzioni operative, politiche interne, esercitazioni e aggiornamenti periodici. L’alleggerimento riguarda però l’adempimento formale, non le conseguenze: se un incidente nasce dall’uso improprio di uno strumento da parte di un dipendente, l’assenza di istruzioni e di formazione documentata è il primo elemento che viene contestato, e non solo sul piano dell’AI Act.

Si diventa fornitori senza accorgersene.

L’articolo 25 contiene la disposizione che in un anno di conversazioni ho visto sorprendere più spesso i vertici aziendali. Un’impresa utilizzatrice può assumere il ruolo e le responsabilità del fornitore nelle condizioni indicate da una di queste tre ipotesi:

  1. Appone il proprio marchio o il proprio nome su un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, ferme le pattuizioni contrattuali richiamate dalla norma.
  2. Modifica la finalità prevista di un sistema non classificato ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, rendendolo ad alto rischio. L’esempio che uso più spesso: un software di visione artificiale acquistato per il controllo qualità in linea, riorientato a misurare la produttività degli addetti. Stesso software, finalità diversa, ruolo giuridico diverso.
  3. Apporta modifiche sostanziali a un sistema già ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio, che resta ad alto rischio.

Quando una di queste ipotesi ricorre, non basta rinviare al fornitore originario. Occorre stabilire chi deve dimostrare la conformità, valutare i rischi e controllare tecnicamente il sistema, tenendo conto degli accordi contrattuali nei casi in cui l’articolo 25 li fa salvi.

Un chatbot ordinario acquistato da terzi e ribattezzato con il nome dell’azienda non diventa per questo solo un sistema ad alto rischio. Per un software di selezione del personale già classificato ad alto rischio, invece, l’apposizione del proprio marchio richiede una verifica puntuale dell’articolo 25 e degli accordi con il fornitore originario.

Chi controlla, e quanto costa sbagliare.

Le tre fasce dell’articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 riportate qui sono confermate dall’articolo 23, commi 1–3, del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre.

Fasce sanzionatorie dell’articolo 99 dell’AI Act
Violazione Massimo
Pratiche vietate (art. 5) 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo
Obblighi di fornitori e utilizzatori, fra cui la trasparenza dell’art. 50 15 milioni di euro o il 3%
Informazioni false o fuorvianti fornite alle autorità 7,5 milioni di euro o l’1%

Si applica l’importo più alto fra i due. Per le piccole e medie imprese e per le startup il regolamento prevede il criterio opposto: si applica il più basso.

Una precisazione che di solito manca nei riassunti allarmistici. I 35 milioni riguardano le pratiche vietate — manipolazione del comportamento, punteggio sociale, raccolta indiscriminata di immagini di volti — che un’impresa ordinaria non mette in atto. La fascia che riguarda davvero un utilizzatore è la seconda. Resta una cifra seria, ma è un’altra cifra, e confonderle non aiuta a decidere.

Chi vigila, in Italia.

La legge 23 settembre 2025, n. 132 ha ripartito le competenze fra più autorità. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, agli articoli 4 e 5, precisa l’assetto: AgID è autorità nazionale di notifica; l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è autorità di vigilanza del mercato. Banca d’Italia, Consob e IVASS vigilano sui sistemi ad alto rischio nei rispettivi ambiti finanziari e assicurativi. Il Garante per la protezione dei dati personali esercita la vigilanza del mercato limitatamente all’ambito dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1689.

Il quadro nazionale si è precisato con la pubblicazione di due decreti attuativi della legge 132/2025. Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, sulle attività di polizia e sulla responsabilità civile e penale, è in vigore dal 30 settembre. Il d.lgs. 179/2026 disciplina i poteri delle autorità nazionali e ulteriori impieghi dell’intelligenza artificiale; è stato pubblicato l’8 ottobre ed entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.

Il coinvolgimento dell’Agenzia per la cybersicurezza ha una conseguenza che conviene registrare subito: i controlli sull’intelligenza artificiale si intrecceranno con quelli sulla sicurezza delle reti, la direttiva NIS2 inclusa. Trattare l’AI Act come una pratica isolata, o come un’appendice della privacy, significa prepararsi al controllo sbagliato.

GDPR e AI Act non sono lo stesso fascicolo.

È la confusione che vedo più spesso, e produce due errori opposti: chi pensa di essere a posto perché ha fatto il GDPR, e chi rifà da capo un lavoro che aveva già.

I due regolamenti hanno oggetti diversi e possono tutelare la stessa persona. Il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali e prevede, nei casi richiesti, la DPIA (articolo 35). L’AI Act disciplina anche rischi dei sistemi che non coincidono con il trattamento dei dati personali; per alcuni utilizzi ad alto rischio prevede la FRIA, valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (articolo 27), quando tale obbligo sarà applicabile.

La FRIA non riguarda ogni sistema ad alto rischio: è richiesta agli organismi di diritto pubblico, ai soggetti privati che erogano servizi pubblici e a chi utilizza i sistemi dell’Allegato III in materia di merito creditizio e di assicurazioni sulla vita e sulla salute.

Ne discende una conseguenza pratica: il registro dei trattamenti e l’inventario dei sistemi di intelligenza artificiale sono due documenti distinti, collegati ma non sovrapponibili. Il primo parte dai dati, il secondo dai sistemi. Tenerne uno solo lascia scoperto un lato.

Un caso recente. Con il provvedimento n. 487 del 3 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Character Technologies Inc., la società che gestisce Character.AI, per 158.000 euro: informativa carente, valutazione d’impatto svolta in ritardo e designazione tardiva del rappresentante nell’Unione. All’azienda sono state imposte anche misure correttive sulla verifica dell’età e sulla riservatezza dei profili dei minori.

Vale la pena guardare la cifra. Centocinquantottomila euro non è una sanzione da titolo di giornale, ed è esattamente il punto: il rischio reale, per chi non mette in atto pratiche vietate, non ha l’ordine di grandezza dei massimi edittali. Ha l’ordine di grandezza di un progetto di adeguamento fatto male.

Sulle riforme in discussione. Le modifiche proposte al GDPR nel cosiddetto Digital Omnibus sui dati sono ancora in fase di esame legislativo europeo e non sono diritto vigente: proposte dalla Commissione nel novembre 2025, sono in negoziato interistituzionale dalla primavera del 2026. Il ramo sull’intelligenza artificiale è arrivato in fondo al percorso; quello sui dati no. Non vanno usate per giustificare decisioni odierne.

Cosa fare nei prossimi dodici mesi.

Quattro passaggi, nell’ordine in cui vanno fatti.

Costruire l’inventario. Censire tutti gli strumenti di intelligenza artificiale in uso, compresa la shadow AI: traduttori, estensioni installate nel CRM, assistenti generativi attivati dai singoli reparti senza passare dall’IT. Nella mia esperienza il numero reale è fra due e cinque volte quello che l’azienda si aspetta.

Qualificare il ruolo, sistema per sistema. Per ciascuno strumento, stabilire se l’azienda agisce da utilizzatore o se ricade in uno dei tre casi dell’articolo 25 che la trasformano in fornitore.

Classificare il rischio. Individuare quali sistemi rientrano nell’alto rischio dell’Allegato III, e ricondurli alla scadenza del 2 dicembre 2027 con un piano che parta da oggi.

Impostare governance e contratti. Una policy interna sull’uso degli strumenti, piani di formazione proporzionati al rischio e — il punto che si trascura di più — la rinegoziazione dei contratti con i fornitori, per ottenere l’accesso alla documentazione tecnica e la cooperazione in caso di ispezione. Un contratto firmato prima del 2024 quasi certamente non contiene nulla di tutto questo.

Sei domande da farsi attorno a un tavolo.

Prima di cercare un consulente, i vertici dovrebbero provare a rispondere a queste sei domande. Servono a misurare l’esposizione organizzativa, non quella giuridica.

  1. Quanti sistemi di intelligenza artificiale sono in uso oggi in azienda, compresi quelli incorporati in software acquistati per altro?
  2. Per ciascuno di essi, siamo utilizzatori o fornitori?
  3. Chi interagisce con i nostri sistemi automatici — clienti, candidati, dipendenti — viene informato che sta parlando con una macchina?
  4. C’è una persona nominata come responsabile della conformità di questi sistemi?
  5. I contratti con i fornitori ci garantiscono l’accesso alla documentazione tecnica e la loro assistenza in caso di ispezione?
  6. Chi usa questi strumenti ha ricevuto istruzioni d’uso, limiti chiari e una formazione documentata?

Se all’appello mancano più di due risposte, la priorità immediata non è di natura legale: è organizzativa.

Ugo Bruno Gambardella
Ugo Bruno Gambardella

Avvocato. Si occupa di AI Act e AI governance, protezione dei dati e funzione di DPO, Modello 231 e organizzazione dei controlli interni. Il percorso professionale.

Fonti

Nota del 22 agosto 2026, corretta il 22 settembre 2026 sugli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (UE) 2024/1689 e sulle relative scadenze. Aggiornamento circoscritto del 10 ottobre 2026 sui decreti legislativi 160/2026 e 179/2026 e sull’assetto delle autorità italiane. Le informazioni hanno finalità divulgativa e non costituiscono un parere sul caso concreto.

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