AI Act · Contratti di fornitura
Il vostro fornitore di IA vi ha già scaricato addosso i suoi obblighi
I contratti standard dei software con intelligenza artificiale sono scritti per proteggere chi li vende. L’AI Act però assegna a voi che li usate obblighi che potete adempiere solo con la collaborazione del fornitore: e quella collaborazione, se non è scritta nel contratto, non esiste.
I contratti standard dei software con intelligenza artificiale sono scritti per proteggere chi li vende. L’AI Act però assegna a voi che li usate una serie di obblighi che potete adempiere solo con la collaborazione del fornitore. E quella collaborazione, se non è scritta nel contratto, non esiste.
Nella prima nota avevo indicato la rinegoziazione dei contratti con i fornitori come il punto che si trascura di più. Ci torno perché è anche quello con il rapporto costi-benefici più favorevole: oggi si risolve con una revisione contrattuale, più avanti richiede un adeguamento in emergenza, quando non una contestazione da gestire.
Il regolamento vi attribuisce obblighi — informare le persone, conservare i registri, notificare gli incidenti, cooperare con l’autorità — ma gli strumenti materiali per adempierli stanno tutti dentro il sistema di qualcun altro. I log li genera il fornitore. La documentazione tecnica ce l’ha il fornitore. Il comportamento del modello lo decide il fornitore. Voi avete l’obbligo, lui ha i mezzi. Il contratto è il solo posto dove le due cose si ricongiungono.
Una precisazione sulle scadenze, prima di tutto il resto.
Gli obblighi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — che impongono all’utilizzatore di un sistema ad alto rischio la sorveglianza umana, la conservazione dei log e la notifica degli incidenti, diventano applicabili il 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’Allegato III, dopo il rinvio disposto dal regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto omnibus digitale. Qualcuno concluderà che se ne può riparlare fra un anno.
Non è così, per una ragione che non è giuridica ma contrattuale: il contratto che firmate oggi vi scade dopo. Un contratto di fornitura software ha in genere una durata di tre o cinque anni, con rinnovo tacito. Quello che firmate in questo trimestre sarà ancora in vigore quando l’obbligo scatterà, e a quel punto le clausole che vi servono non le ottenete più, perché la leva negoziale la si ha prima della firma e non dopo.
Alcuni obblighi, peraltro, sono già vostri adesso. Quelli di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act si applicano dal 2 agosto 2026 a prescindere dalla classificazione di rischio, e riguardano anche il chatbot ordinario sul vostro sito.
La clausola che trovate già scritta, e che gioca contro di voi.
L’articolo 25 dell’AI Act stabilisce che, quando un utilizzatore diventa fornitore — perché appone il proprio marchio, modifica la finalità o interviene in modo sostanziale — il fornitore originario deve cooperare con lui, mettendo a disposizione le informazioni e l’accesso tecnico ragionevolmente necessari. È una tutela importante. Ha però un’eccezione: quella cooperazione non è dovuta se il fornitore iniziale ha specificato in modo chiaro che il proprio sistema non deve essere trasformato in un sistema ad alto rischio.
Una clausola di quel tenore, nei contratti standard, comincia a comparire. È scritta come un’esclusione d’uso. L’effetto pratico è che il fornitore si libera in anticipo dall’obbligo di collaborare proprio nello scenario in cui ne avreste più bisogno. Va letta, e va negoziata insieme al perimetro d’uso che vi serve davvero.
Le sei clausole che mancano quasi sempre.
Le istruzioni per l’uso, non la dichiarazione di conformità. Sono due documenti diversi e vengono confusi di continuo. L’articolo 13 dell’AI Act impone al fornitore di sistemi ad alto rischio di consegnare istruzioni che indichino la finalità prevista, i livelli di accuratezza e robustezza, le circostanze prevedibili che degradano le prestazioni, le misure di sorveglianza umana predisposte, i requisiti dei dati di input e le modifiche predeterminate del sistema. Una dichiarazione in cui il fornitore afferma di essere conforme al regolamento non è nulla di tutto questo: è un’autocertificazione. Chiedete il documento, non l’attestato.
I log: accesso, esportazione, conservazione. Se il sistema è ad alto rischio, l’obbligo di conservare i registri generati automaticamente per almeno sei mesi è vostro (articolo 26, paragrafo 6, dell’AI Act). Il sistema che li genera è suo. Servono quindi tre cose scritte: accesso continuo ai log, esportazione in un formato leggibile e riutilizzabile, e conservazione garantita per un periodo almeno pari a quello che il regolamento impone a voi, compreso il periodo successivo alla cessazione del rapporto. Un contratto che vi lascia i log dentro una console a cui perdete l’accesso il giorno del recesso vi mette in una posizione insostenibile.
La notifica degli incidenti, con un termine in ore. Voi dovete informare immediatamente il fornitore e l’autorità di vigilanza quando individuate un incidente grave (articolo 26, paragrafo 5, dell’AI Act). Ma nella maggior parte dei casi il malfunzionamento lo vede prima lui, dai suoi sistemi di monitoraggio. Il contratto deve prevedere un obbligo speculare a suo carico, con un termine numerico: ventiquattro o quarantotto ore. La formula «senza indebito ritardo», da sola, in sede di contestazione non vi difende.
La trasparenza verso i vostri utenti. L’obbligo di progettare il sistema in modo che chi interagisce sappia di parlare con una macchina, e quello di marcare i contenuti generati in un formato leggibile dalle macchine, gravano sul fornitore (articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell’AI Act). Il chatbot però sta sul vostro sito e porta il vostro nome: il danno reputazionale e la richiesta di chiarimenti arrivano a voi. Trasformatelo in obbligo contrattuale, con una garanzia espressa e una manleva per le conseguenze del suo inadempimento.
L’uso dei vostri dati. Serve un divieto esplicito di utilizzare i vostri input, i documenti che caricate e gli output generati per addestrare o migliorare modelli, salvo autorizzazione scritta separata e revocabile. Vanno poi identificati i subfornitori, i paesi in cui i dati sono trattati e le condizioni dei trasferimenti. Quando ci sono dati personali, tutto questo si aggiunge all’accordo sul trattamento previsto dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 — il GDPR — e non lo sostituisce: sono due strati distinti, e averne uno solo lascia scoperto l’altro.
Il preavviso sul cambio del modello. È la clausola più trascurata e forse la più insidiosa. Il fornitore che sostituisce il modello linguistico sottostante, o ne cambia la versione, modifica il comportamento del sistema senza che il contratto cambi di una virgola e senza che voi ve ne accorgiate. Occorre un preavviso, una descrizione dell’impatto atteso sulle prestazioni e un diritto di recesso o di rinegoziazione se le prestazioni degradano oltre una soglia concordata.
La cooperazione in caso di ispezione.
C’è un obbligo che merita una clausola dedicata perché lo si scopre sempre troppo tardi: l’utilizzatore deve cooperare con le autorità competenti (articolo 26, paragrafo 12, dell’AI Act). Nella pratica significa consegnare, entro i termini che l’autorità fissa, documenti che avete soltanto se ve li dà il fornitore.
La clausola da inserire prevede assistenza in caso di ispezione o richiesta dell’autorità, con un termine di riscontro, senza costi aggiuntivi e senza subordinare l’impegno a formule elastiche del tipo «compiendo ogni ragionevole sforzo». Quella formula, in un contratto redatto dalla controparte, ha la funzione di lasciare al fornitore un margine per sottrarsi.
Il massimale standard non è tarato su questo rischio.
Nei contratti software il massimale di responsabilità è di norma pari ai canoni di dodici mesi. È una misura tarata sul rischio commerciale ordinario. Il rischio sanzionatorio introdotto dal regolamento sta su un ordine di grandezza diverso.
Il punto delicato è la ripartizione. Le sanzioni colpiscono chi ha violato l’obbligo: se l’obbligo era vostro e l’inadempimento è suo, la sanzione la ricevete voi e potete rivalervi su di lui soltanto se il contratto ve lo consente e se il massimale lo copre. Pretendere una responsabilità illimitata è inutile, perché nessun fornitore la concede. La richiesta che ha qualche possibilità di passare è escludere dal massimale le violazioni in materia di dati personali e di conformità all’AI Act, oppure prevedere per quelle un massimale separato e più alto.
Va detto anche cosa non c’è: non esiste una disciplina europea speciale sulla responsabilità civile da intelligenza artificiale. La proposta di direttiva dedicata, COM(2022) 496, è stata ritirata dalla Commissione. In assenza di quel livello, il contratto resta lo strumento principale di allocazione del rischio, il che spiega perché valga la pena dedicargli tempo.
Se invece l’IA sta dentro ciò che vendete. Dal 9 dicembre 2026 la direttiva (UE) 2024/2853 include il software nella definizione di prodotto e si applica a quanto immesso sul mercato dopo quella data. Se modificate in modo sostanziale un sistema fornito da altri, l’articolo 8, paragrafo 2, vi considera fabbricanti verso chi subisce il danno, allo stesso modo in cui l’articolo 25 dell’AI Act vi considera fornitori. E quella responsabilità non si limita per contratto (articolo 15): il massimale che accettate dal vostro fornitore decide quanto potrete recuperare, non quanto rischiate.
Il buco che nessuna clausola chiude.
Gli strumenti generativi in versione gratuita o personale che i singoli reparti attivano da soli — l’assistente usato per riscrivere un’offerta, il traduttore che macina contratti, l’estensione installata nel gestionale — non hanno un contratto negoziato. Hanno condizioni d’uso predisposte per il consumatore, in cui nessuna delle garanzie viste sopra esiste, e spesso l’utilizzo dei contenuti immessi a fini di addestramento è previsto come impostazione predefinita.
Qui manca il contratto, quindi manca anche la clausola da rinegoziare. Resta una decisione da prendere: vietare quegli strumenti sui dati aziendali, oppure passare a versioni business che un contratto ce l’hanno. È il motivo per cui l’inventario dei sistemi va fatto prima della revisione dei contratti, e non dopo.
Una traccia gratuita da cui partire.
La Commissione europea mette a disposizione clausole contrattuali modello per l’acquisto di sistemi di intelligenza artificiale, aggiornate nel marzo 2025 per allinearle al regolamento, in una versione completa per i sistemi ad alto rischio e in una versione più leggera per gli altri, accompagnate da un commentario che spiega come adattarle.
Due avvertenze oneste. Sono nate per gli appalti pubblici e non sono obbligatorie per nessuno. E vanno adattate: applicate alla lettera a un contratto privato producono richieste che un fornitore commerciale non accetterà mai, e vi fanno perdere credibilità nel negoziato. Come lista di controllo per capire che cosa manca al testo che avete sul tavolo, però, funzionano meglio di qualsiasi guida commerciale.
Sei domande da fare al fornitore.
Prima di far intervenire un legale sul testo, queste sei domande, inviate per iscritto, dicono già molto. Costano una email.
- Qual è la finalità prevista dichiarata del sistema e quale classificazione di rischio gli attribuite ai sensi dell’AI Act?
- Ci consegnate le istruzioni per l’uso complete, o soltanto una dichiarazione di conformità?
- Come accediamo ai log, in quale formato li esportiamo, per quanto tempo li conservate e cosa accade alla cessazione del contratto?
- Entro quante ore ci informate di un malfunzionamento rilevante o di un incidente grave?
- I nostri input, i documenti che carichiamo e gli output generati vengono utilizzati per addestrare modelli, vostri o di terzi?
- Se sostituite il modello sottostante, con quanto preavviso ce lo comunicate e cosa possiamo fare se le prestazioni cambiano?
Un fornitore serio risponde per iscritto a tutte e sei nel giro di qualche giorno. Se le risposte non arrivano, o arrivano solo a voce, avete comunque ottenuto un’informazione utile sul conto della controparte.
Un contratto che non nomina l’AI Act non è per questo un contratto neutro: è un contratto in cui gli obblighi restano vostri e i mezzi restano suoi.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act, testo consolidato su EUR-Lex, aggiornato al 27 luglio 2026; in particolare gli articoli 13, 25, 26 (paragrafi 5, 6 e 12) e 50 (paragrafi 1 e 2).
- Regolamento (UE) 2026/1744 — Omnibus digitale sull’IA, 8 luglio 2026, in Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026. Rinvia al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli dell’articolo 6, paragrafo 1; lascia invariate le scadenze in materia di trasparenza.
- Regolamento (UE) 2016/679 — GDPR, articolo 28 sui responsabili del trattamento.
- Direttiva (UE) 2024/2853 — responsabilità per danno da prodotti difettosi. Della direttiva rilevano qui l’articolo 2 (si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026), l’articolo 4 della direttiva, che include il software nella definizione di prodotto, e gli articoli 8, paragrafo 2 e 15 della stessa direttiva.
- EU model contractual AI clauses — Community of Practice on Public Procurement of AI, Commissione europea; versione aggiornata di marzo 2025.
- Sul ritiro della proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, COM(2022) 496: programma di lavoro della Commissione europea per il 2025.