Modello 231 · Reati commessi con l’IA
Il vostro Modello 231 non conosce ancora l’intelligenza artificiale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un reato che punisce chi usa un sistema di IA ad alto rischio senza sorveglianza umana, e che lo schema porta fra i reati presupposto della responsabilità dell’ente. Il testo non è ancora in Gazzetta: è esattamente il tempo che avete.
Il vostro Modello 231 elenca i reati che l’azienda può commettere. Se è stato aggiornato di recente arriva fino ai reati informatici e a quelli tributari, e per ciascuno indica il processo esposto, il protocollo che lo presidia e chi risponde. Quasi certamente non contiene una riga sul sistema che da otto mesi assegna i turni in magazzino, o su quello che scarta i pezzi difettosi sulla linea. Fra pochi mesi quella riga servirà.
Che cosa è stato deciso il 4 agosto
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che adeguano la normativa italiana al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, in attuazione delle deleghe contenute nella legge 23 settembre 2025, n. 132. Il primo dei due riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e contiene le disposizioni penali; il secondo definisce l’assetto della vigilanza nazionale, affidata all’Agenzia per l’Italia digitale e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Il decreto che qui interessa è il primo, perché introduce nel codice penale l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo. Lo stesso decreto rafforza la posizione di chi subisce un danno da un sistema di IA: accesso alla documentazione tecnica, presunzione del nesso di causalità, un foro vicino alla residenza del danneggiato e azione diretta verso l’assicurazione del convenuto.
Va detto con precisione a che punto siamo, perché cambia il calcolo dei tempi. «Approvazione in esame definitivo» significa che il contenuto è fermo, non che la norma sia in vigore: alla data di questa nota il decreto non risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale, e finché non lo è non produce effetti. La versione su cui si può ragionare in dettaglio resta quindi lo schema approvato in esame preliminare il 10 giugno 2026, con le modifiche che il comunicato del Consiglio dei Ministri dichiara essere state introdotte dopo i pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali. Il testo definitivo si leggerà in Gazzetta, e su alcuni punti potrà differire da quello di giugno.
Le due fattispecie che entrano nel catalogo
Nello schema di decreto, la nuova famiglia di reati presupposto entra nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 attraverso un articolo 25-vicies, rubricato «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale», che richiama due fattispecie: quella nuova del codice penale e una che è già in vigore da quasi un anno.
| Norma | Che cosa punisce | Stato |
|---|---|---|
| Codice penale, art. 437-bis — inserito dal decreto legislativo di adeguamento all’AI Act | Omettere, nella progettazione, nell’addestramento, nella produzione, nell’immissione sul mercato o nell’utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, le misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti e alterazioni, oppure le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva un pericolo concreto. Punita anche l’alterazione illecita del sistema. | Approvato in via definitiva il 4 agosto 2026, non ancora pubblicato. |
| Codice penale, art. 612-quater — inserito dalla legge 132/2025 | Diffondere senza consenso immagini, video o voci alterati o generati con sistemi di intelligenza artificiale, in modo idoneo a ingannare sulla loro autenticità e con danno ingiusto per la persona. | In vigore dal 10 ottobre 2025. |
La seconda riga di quella tabella è la più facile da sottovalutare. Il reato esiste da mesi e nessuno ha dovuto aspettare un decreto attuativo: quello che manca oggi è soltanto il collegamento con la responsabilità dell’ente. Un video promozionale in cui la voce di un dirigente è stata ricostruita, un volto di testimonial generato a partire da una persona reale, una comunicazione interna confezionata con un clone vocale: sono usi che in azienda passano dal marketing, non dalla funzione compliance, e che nessuno oggi qualifica come rischio 231.
Perché riguarda chi l’IA la usa e basta
C’è una convinzione diffusa, e comoda, secondo cui le regole sull’intelligenza artificiale riguardano chi la costruisce. Nella nuova fattispecie penale non è così: fra le condotte tipiche c’è l’«utilizzo professionale», accanto alla progettazione e alla produzione. E il comunicato del Consiglio dei Ministri segnala esplicitamente che, dopo i pareri parlamentari, «è stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana». Il legislatore, cioè, ha guardato proprio all’azienda che compra il sistema e lo mette in produzione.
Quali sistemi. L’Allegato III del regolamento (UE) 2024/1689 classifica come ad alto rischio, fra gli altri, i sistemi usati per la selezione del personale, per l’assegnazione dei compiti, per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni di chi lavora, per la valutazione del merito creditizio e per l’accesso a servizi essenziali. A questi si aggiungono i sistemi che fungono da componenti di sicurezza di prodotti già soggetti ad armonizzazione europea: macchine, dispositivi medici, ascensori. È un elenco che in una manifattura di media dimensione trova quasi sempre almeno due voci.
Il reato non nasce quando il sistema sbaglia. Nasce quando nessuno era tenuto a guardarlo.
Qui sta il punto che riguarda l’Organismo di Vigilanza. La responsabilità dell’ente ai sensi del decreto legislativo 231/2001 presuppone che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da chi vi ricopre una posizione apicale o da chi è sottoposto all’altrui direzione, e la difesa dell’ente è il modello di organizzazione idoneo, efficacemente attuato e vigilato. Quando il reato consiste in un’omissione — non aver previsto chi controlla l’output del sistema, o non averlo previsto in modo che ne resti traccia — il modello idoneo e il fatto tipico si assomigliano pericolosamente. Il protocollo che manca è la stessa cosa che integra il reato.
Lo scarto fra il reato e le scadenze europee
L’obiezione ragionevole è che gli obblighi europei sui sistemi ad alto rischio sono stati rinviati. È vero: il regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti regolati.
Il rinvio però ha spostato in avanti gli obblighi, non la classificazione: l’Allegato III elenca già oggi quali sistemi sono ad alto rischio, e nessuna azienda potrà sostenere nel 2028 di non aver saputo prima in quale categoria ricadeva il software che aveva in produzione. Quanto al raccordo fra le due scadenze, il comunicato del Consiglio dei Ministri dichiara che il secondo decreto — quello sulla governance — contiene «un rinvio che condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni all’effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti». È detto delle sanzioni amministrative di quel decreto. Se un raccordo analogo valga per la fattispecie penale, il comunicato non lo dice: è una delle prime cose da verificare quando il testo esce in Gazzetta, e chi vi dicesse oggi di saperlo con certezza sta interpretando, non leggendo.
C’è poi una ragione più prosaica per non aspettare. Aggiornare un Modello 231 non è un adempimento di due settimane: richiede la mappatura dei processi esposti, la scrittura dei protocolli, la delibera dell’organo amministrativo, i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e la formazione di chi quei protocolli dovrà applicare. Chi comincia quando la norma è in vigore, comincia in ritardo di un anno.
Che cosa può fare l’Organismo di Vigilanza adesso
Nessuno di questi passaggi richiede di conoscere il testo definitivo, e nessuno va sprecato se il testo cambierà nei dettagli.
- Chiedere l’inventario, non la rassicurazione. Non «usiamo l’intelligenza artificiale?», ma l’elenco dei sistemi in produzione con il processo su cui incidono, la data di introduzione e la funzione che li ha comprati. In buona parte delle aziende metà di quei sistemi non è mai passata dalla direzione dei sistemi informativi.
- Separare quelli ad alto rischio. Confronto voce per voce con l’Allegato III del regolamento (UE) 2024/1689 e con i prodotti soggetti ad armonizzazione. È l’unico passaggio che richiede una lettura giuridica, ed è quello che decide la dimensione di tutto il resto.
- Dare un nome alla sorveglianza umana. Per ciascun sistema ad alto rischio: chi controlla, che cosa deve poter fermare, con quale frequenza, e dove resta traccia del controllo. Una sorveglianza che non lascia traccia, in un procedimento, equivale a una sorveglianza che non c’è stata.
- Portare i protocolli dentro il Modello. Parte speciale dedicata, flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, e un obbligo di segnalazione quando un sistema nuovo entra in produzione — che è il momento in cui oggi nessuno avvisa nessuno.
- Rileggere i contratti con i fornitori. La documentazione tecnica, i registri di funzionamento e le istruzioni per l’uso, senza i quali la sorveglianza non è dimostrabile, li ha il fornitore: se non sono scritti nel contratto, non li avrete quando serviranno. È il tema di una nota precedente.
- Fissare la data del riesame. Il giorno in cui il decreto esce in Gazzetta ufficiale, il lavoro fatto va confrontato con il testo vero. Vale anche per gli altri decreti attuativi della legge 132/2025, il cui termine di delega scade il 10 ottobre 2026.
Un’ultima annotazione sull’ordine delle priorità. La tentazione, davanti a una norma penale nuova, è di aggiornare per prima cosa il documento: aggiungere la parte speciale, allegare l’elenco dei reati, mettere la delibera agli atti. Ma un Modello che elenca l’articolo 437-bis del codice penale senza sapere quali sistemi l’azienda usa davvero non è una difesa: è la prova scritta che il rischio era stato riconosciuto e non presidiato.
Fonti
- Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 — comunicato di Palazzo Chigi: approvazione in esame definitivo dei due decreti legislativi di adeguamento all’AI Act, con la descrizione del nuovo articolo 437-bis del codice penale e della previsione autonoma sull’utilizzatore professionale. È la fonte disponibile finché il decreto non è pubblicato in Gazzetta ufficiale.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, su Normattiva. Contiene le deleghe dell’articolo 24 e ha introdotto l’articolo 612-quater del codice penale.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 — disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, su Normattiva. L’articolo 25-vicies vi sarebbe inserito dal decreto in corso di pubblicazione.
- Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act, testo consolidato su EUR-Lex, aggiornato al 27 luglio 2026; in particolare l’articolo 14 sulla sorveglianza umana, l’articolo 26 sugli obblighi di chi utilizza il sistema e l’Allegato III sulla classificazione ad alto rischio.
- Regolamento (UE) 2026/1744 — Omnibus digitale sull’IA, 8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026: rinvia al 2 dicembre 2027 gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 quelli dei sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti regolati.